In vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo che avranno luogo il 24 e 25 maggio 2019 si richiama l’attenzione degli elettori sul divieto di doppio voto, sancito
penalmente.
Al riguardo si ricorda che:
Si richiamano i riferimenti normativi delle disposizioni sopra enunciate:
A) Art. 9 dell’Atto del Consiglio del 20 settembre 1976 (Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom): "Per l’elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta".
B) Art. 49 della Legge 18/1979: "Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della Comunità, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da Euro 51 a Euro 258"
C) Art. 4 della Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 1993: "L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni"
D) Art. 3, comma 1, del Decreto Legge 408/1994, convertito in Legge 483/1994: "Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi".